martedì 12 febbraio 2013

COMUNICATO STAMPA

Se l'obiettivo era quello di impedire la costruzione dell'inceneritore, è evidente il fallimento della strategia di Comune e SUAP. 
Non sappiamo cosa farà ora il Comune di Serramazzoni, se impugnerà la sentenza in Consiglio di Stato o se abbandonerà i cittadini residenti al loro destino; dopo un primo incontro introduttivo col Commissario (a fine Agosto 2012) avevamo chiesto un altro appuntamento a metà Gennaio 2013 (prima dell'udienza di merito del 24 Gennaio) ma non abbiamo ancora avuto riscontro.
Fino ad oggi, nella vicenda inceneritore San Dalmazio, la Dott.ssa Carmen Castaldo ha ritenuto di confermare la strategia della precedente Amministrazione (impostata dal Geom. Tagliazucchi, dalla Dott.ssa Fornari e dall'Avv. Della Fontana), nonostante i nostri inviti e nonostante la nostra costituzione in giudizio come parte resistente.
Il Comitato ha posto delle questioni di merito relative a molteplici profili di illegittimità che caratterizzavano gli atti autorizzativi originali.
Ricordiamo in particolare l'iter autorizzativo "casalingo" seguito: un permesso di costruire per un "sedicente capannone agricolo" rilasciato in tempi rapidissimi dal Comune di Serramazzoni, seguito immediatamente dalla presentazione di una DIA per il cambio di destinazione d'uso, in parte approvata presso lo SUAP della Comunità Montana del Frignano. Tale iter comunque è sempre stato al di fuori di una normale autorizzazione unica in Provincia di Modena (mai presentata), che invece sarebbe stata obbligatoria per un impianto così potente (1000 kW elettrici e 8000 kW termici, NON in assetto cogenerativo) e che avrebbe bruciato anche rifiuti.
Purtroppo, come si può leggere dalla sentenza pubblicata oggi sul nostro blog, il TAR esclude dall'esame del collegio "gli ulteriori vizi" imputati dal Comitato per motivi puramente formali, quindi non entrando nel merito dei contributi portati dal Comitato stesso, tuttavia leggendo attentamente tra le righe della sentenza emergono alcuni dubbi anche sulla legittimità dei titoli originali.
Nella sentenza il TAR invalida gli atti di annullamento e archiviazione di Novembre 2011 prodotti dal Comune e dal Suap, condannando l'Amministrazione alla trasmissione alla Provincia di Modena della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla volturazione della DIA e all'esame della domanda di autorizzazione allo svincolo idrogeologico, dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni, infine le spese legali saranno compensate (quindi ogni parte si paga il proprio legale).
Sostanzialmente il Comitato si ritrova nella stessa situazione di Novembre 2011, quando col nostro ricorso Rg.1222/2011 chiedevamo l'annullamento della DIA. 
L'annullamento e l'archiviazione di Comune e Suap invece non hanno portato alcun beneficio alla nostra causa, hanno purtroppo complicato tutta la situazione determinando una ingiustificata perdita di tempo e di denaro, sia per il comitato sia per la collettività.

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