mercoledì 14 marzo 2012

ERRATA CORRIGE

In relazione al pronunciamento del TAR dell'8 marzo u.s. sul ricorso presentato dalla signora Minozzi e dalla ditta Modena Bio Energy contro Comune di Serramazzoni e Sportello SUAP della Comunità Montana, desideriamo precisare che i ricorrenti non hanno rinunciato alla sospensiva, come ci era parso di capire in un primo momento dalle parole dell'assessore Fornari e come pertanto erroneamente riportato nel post del 10 marzo. In realtà, la sospensiva non è stata concessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, perché ha ritenuto opportuno pervenire invece a una sentenza di merito in tempi ristretti.

Come si legge testualmente negli atti del procedimento, infatti, il TAR "accoglie la domanda cautelare [presentata dai ricorrenti] ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., e, per l'effetto, fissa l'udienza in data 11 ottobre 2012 per la trattazione del merito del ricorso". In sintesi, questo significa che il TAR ha riconosciuto l'urgenza di emettere una sentenza definitiva, in tempi assai brevi per la giustizia italiana. Questo e' possibile quando il TAR "ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito", come afferma il comma 10, art. 55 citato nella sentenza. 

Riteniamo che il pronunciamento del TAR, che lascia intravedere la sussistenza di buone ragioni a favore dei ricorrenti, debba essere motivo di preoccupazione per i cittadini che contrastano la realizzazione dell'inceneritore. 
A breve si riunirà il direttivo del Comitato per discutere eventuali strategie da adottare e verrà convocata l'Assemblea Generale.

Nessun commento:

Posta un commento